STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE 

 

Art. 1. - E' costituita l'Associazione culturale denominata  "ITALINDIA", è una libera Associazione di fatto apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro ed ha finalità esclusivamente sociali ed umanitarie, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.

Art.  2. - L'Associazione ITALINDIA  persegue i seguenti scopi:

-    divulgare la cultura indiana nella sua totalità in Italia e viceversa;

-    diffondere l’interscambio per lo sviluppo socio-economico e culturale tra l’Italia e l’India;

-    raccogliere fondi da destinarsi allo sviluppo di attività a carattere umanitario nel territorio indiano;

-    proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali e ricreativi assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;

-    promuovere e gestire iniziative, servizi, attività culturali, sportive, ricreative atte a soddisfare le esigenze dei soci, anche organizzando un servizio interno di somministrazione di alimenti e bevande in favore esclusivo dei soli associati e degli aderenti ad altre associazioni che appartengano alle stesse organizzazioni nazionali di riferimento;

Art. 3. - L'associazione ITALINDIA per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

·          attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti,  incontri vari;

·          attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiuti dai nostri associati;

·          attività multimediali: come la creazione di un portale internet, come forma di divulgazione globale.

·          Svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi. Tra questi, a titolo puramente esemplificativo e senza pregiudizio di qualsiasi altro, si indicano: adesioni, partecipazioni, collaborazioni, affiliazioni ad altri enti e/od organismi che siano in linea con i principi dell’associazione e favoriscano il raggiungimento degli scopi prefissati; stipula di contratti di natura privata e/o pubblica, intesi ad assicurare l’attività dei propri associati ed aderenti; atti ed operazioni intese alla disponibilità in favore di altri enti, società, sia pubbliche che private, delle proprie strutture e capacità operative; atti di co-gestione di particolari servizi ed iniziative idonee a rafforzare e diffondere i principi associativi e, in genere, della solidarietà morale  dei cittadini.

Art. 4. - L'associazione ITALINDIA è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, il numero di soci è illimitato. All’associazione possono aderire tutti i cittadini, Italiani e stranieri, di ambo i sessi , anche se minori, per quest’ultimi la partecipazione alle attività associative dovrà essere, di volta in volta, autorizzate da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà. Le categorie associative vengono così distinte:

-          soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

-          soci sostenitori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione;

-          soci collaboratori: persone, enti o istituzioni  che, oltre  al loro sostegno ideale ovvero economico, collaborino attivamente alla realizzazione delle finalità istituzionali;

-          soci “Ad-Honorem”: persone, enti o istituzioni che, con la loro opera, si siano distinte in maniera particolareggiata in funzione delle finalità istituzionali. Hanno carattere e sono esonerati dal versamento di quota annuale.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell’Associazione, salvo esplicita diversa richiesta scritta.

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno due soci, dal Consiglio Direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei Probiviri. Mentre quella delle altre categorie associative è di competenza diretta del Consiglio Direttivo. La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota associativa, è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di adesione.E’ pertanto esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa, così come richiesto dall’art.5, comma 1, del D.Lgs. n° 460/97.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Consiglio Direttivo.

Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina del Consiglio Direttivo dell'associazione e l’approvazione del bilancio.Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, le delibere prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

-          beni, immobili e mobili;

-          contributi;

-          donazioni e lasciti;

-          rimborsi;

-          attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

-          ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dallo stesso, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. – Gli organi dell’Associazione sono:

-          l’assemblea dei soci;

-          il Consiglio Direttivo;

-          il Presidente;

Art.. 11. – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria  o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

Art. 12. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

-          elegge il Consiglio direttivo;

-          approva il bilancio preventivo e consuntivo;

-          approva il regolamento interno.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. – Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14. – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ITALINDIA. Si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da:

-          il Presidente;

-          da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;

-          richiesta motivata e scritta da almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti, a livello esclusivamente esemplificativo e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, sono:

-          predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;

-          prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l’amministrazione e la conduzione dell’attività associativa, incluse l’assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti;

-          determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall’associazione e fissarne le modalità di pagamento;

-          eleggere i Collegi interni;

-          elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

-          elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;

-          stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

-          Di ogni riunione deve essere redatto verbale, sottoscritto dai presenti e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte. I consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all’interno del consiglio.

Art. 15. –Il Presidente dura in carica cinque anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea firmandone tutti i verbali, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione. Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, e procedere agli incassi, nonché richiedere varie ed eventuali forme di finanziamento, agevolazioni , fidi e altre malleverie; le compra-vendite e le permute di beni mobili e immobili soggetti a registrazione, la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; accettare e valutare eventuali dimissioni da parte dei soci con incarichi elettivi; conferire ad essi mandati e procure speciali per la gestione delle attività a lui preposte.

Art. 16. – Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono essere devoluti come segue: il 10% al fondo di riserva; il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo o ricreativo in sintonia con gli scopi dell’associazione, o per realizzare nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature e strutture sociali esistenti.

Art. 17. – Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, verrà rimessa ad un Collegio di arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto, ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio. Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così nominati e ,in caso di disaccordo, dal Presidente dell’Associazione. Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti e di altri uno o due arbitri (per consentire che il Collegio abbia comunque componenti in numero dispari) dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell’Associazione che provvederà anche a stabilire l’arbitro con funzione di presidente di Collegio.

Art. 18. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23/12/96, n° 662.

Art. 19. – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 20. – Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.