Art. 1. - E'
costituita l'Associazione culturale denominata
"ITALINDIA", è una libera Associazione di fatto
apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro
ed ha finalità esclusivamente sociali ed umanitarie, regolata a norma del
Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente
Statuto.
Art. 2. - L'Associazione ITALINDIA persegue i seguenti scopi:
- divulgare
la cultura indiana nella sua totalità in Italia e viceversa;
- diffondere
l’interscambio per lo sviluppo socio-economico e culturale tra l’Italia e
l’India;
- raccogliere
fondi da destinarsi allo sviluppo di attività a carattere umanitario nel
territorio indiano;
- proporsi
come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali e
ricreativi assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e
civile;
- promuovere
e gestire iniziative, servizi, attività culturali, sportive, ricreative atte a
soddisfare le esigenze dei soci, anche organizzando un servizio interno di
somministrazione di alimenti e bevande in favore esclusivo dei soli associati e
degli aderenti ad altre associazioni che appartengano alle stesse
organizzazioni nazionali di riferimento;
Art. 3. -
L'associazione ITALINDIA per il raggiungimento dei suoi fini,
intende promuovere varie attività, in particolare:
·
attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti,
seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, incontri vari;
·
attività editoriale: pubblicazione di un bollettino,
pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle
ricerche compiuti dai nostri associati;
·
attività multimediali: come la creazione di un portale
internet, come forma di divulgazione globale.
·
Svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a
quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi
associativi. Tra questi, a titolo puramente esemplificativo e senza pregiudizio
di qualsiasi altro, si indicano: adesioni, partecipazioni, collaborazioni,
affiliazioni ad altri enti e/od organismi che siano in linea con i principi
dell’associazione e favoriscano il raggiungimento degli scopi prefissati;
stipula di contratti di natura privata e/o pubblica, intesi ad assicurare
l’attività dei propri associati ed aderenti; atti ed operazioni intese alla
disponibilità in favore di altri enti, società, sia pubbliche che private,
delle proprie strutture e capacità operative; atti di co-gestione di
particolari servizi ed iniziative idonee a rafforzare e diffondere i principi
associativi e, in genere, della solidarietà morale dei cittadini.
Art. 4. - L'associazione
ITALINDIA è offerta a tutti coloro che, interessati alla
realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli
ideali, il numero di soci è illimitato. All’associazione possono aderire tutti
i cittadini, Italiani e stranieri, di ambo i sessi , anche se minori, per quest’ultimi
la partecipazione alle attività associative dovrà essere, di volta in volta,
autorizzate da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà. Le categorie
associative vengono così distinte:
-
soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per
tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal
Consiglio direttivo;
-
soci sostenitori: persone, enti o istituzioni che abbiano
contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno
ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione;
-
soci collaboratori: persone, enti o istituzioni che, oltre
al loro sostegno ideale ovvero economico, collaborino attivamente alla
realizzazione delle finalità istituzionali;
-
soci “Ad-Honorem”: persone, enti o istituzioni che, con la
loro opera, si siano distinte in maniera particolareggiata in funzione delle
finalità istituzionali. Hanno carattere e sono esonerati dal versamento di
quota annuale.
Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione
dei trasferimenti a causa di morte. I soci, con la domanda di iscrizione,
eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell’Associazione,
salvo esplicita diversa richiesta scritta.
Art. 5. -
L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente
controfirmata da almeno due soci, dal Consiglio Direttivo.
Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al
collegio dei Probiviri. Mentre quella delle altre categorie associative è di
competenza diretta del Consiglio Direttivo. La tessera rilasciata al socio
contestualmente al versamento della quota associativa, è rinnovabile con il
solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio
Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di adesione.E’ pertanto
esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa,
così come richiesto dall’art.5, comma 1, del D.Lgs. n° 460/97.
Art. 6. - Tutti i
soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale
regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In
caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al
patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed
applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla
Associazione.
I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento
entro trenta giorni al Consiglio Direttivo.
Art. 7. - Tutti i
soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello
statuto e dei regolamenti e per la nomina del Consiglio Direttivo
dell'associazione e l’approvazione del bilancio.Tutti i soci sono tenuti ad
osservare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, le delibere
prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale
attraverso versamenti di quote straordinarie.
Art. 8. - Le
risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
-
beni, immobili e mobili;
-
contributi;
-
donazioni e lasciti;
-
rimborsi;
-
attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
-
ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione
annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi
straordinari stabiliti dallo stesso, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal
Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con
finalità statuarie dell'organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 9. – L’anno
finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello
consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea
ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15
giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 10. – Gli
organi dell’Associazione sono:
-
l’assemblea dei soci;
-
il Consiglio Direttivo;
-
il Presidente;
Art.. 11. –
L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare
una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno
dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è
convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria
quando sia necessaria o sia richiesta
dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la
maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti;
in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza
e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la
validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede
almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione
all’albo della sede del relativo verbale.
Art. 12. –
L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
-
elegge il Consiglio direttivo;
-
approva il bilancio preventivo e consuntivo;
-
approva il regolamento interno.
L’assemblea
straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento
dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un
segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 13. – Il Consiglio
Direttivo è composto da 3 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri
componenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2
membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività
gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio Direttivo può essere
revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Art. 14. – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo
dell’Associazione ITALINDIA. Si riunisce in media 2 volte
all’anno ed è convocato da:
-
il Presidente;
-
da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
-
richiesta motivata e scritta da almeno il 30% dei soci.
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione.
Nella gestione
ordinaria i suoi compiti, a livello esclusivamente esemplificativo e senza che
la seguente elencazione debba intendersi limitativa, sono:
-
predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
-
prendere tutte le deliberazioni occorrenti per
l’amministrazione e la conduzione dell’attività associativa, incluse
l’assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti del
personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti;
-
determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni
offerte dall’associazione e fissarne le modalità di pagamento;
-
eleggere i Collegi interni;
-
elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le
singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
-
elaborare il bilancio preventivo che deve contenere,
suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative
all’esercizio annuale successivo;
-
stabilire gli importi delle quote annuali delle varie
categorie di soci;
-
Di ogni riunione deve essere redatto verbale, sottoscritto
dai presenti e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le
deliberazioni assunte. I consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere
segrete le discussioni e le opinioni espresse all’interno del consiglio.
Art. 15. –Il Presidente dura in carica cinque anni ed è
legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e
presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea firmandone tutti i verbali,
sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione. Può
aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, e procedere agli incassi,
nonché richiedere varie ed eventuali forme di finanziamento, agevolazioni ,
fidi e altre malleverie; le compra-vendite e le permute di beni mobili e
immobili soggetti a registrazione, la stipulazione di mutui e la concessione di
pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; accettare e valutare eventuali
dimissioni da parte dei soci con incarichi elettivi; conferire ad essi mandati
e procure speciali per la gestione delle attività a lui preposte.
Art. 16. – Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio
devono essere devoluti come segue: il 10% al fondo di riserva; il rimanente a
disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo o
ricreativo in sintonia con gli scopi dell’associazione, o per realizzare nuovi
impianti o ammodernamenti delle attrezzature e strutture sociali esistenti.
Art. 17. –
Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla
validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, verrà
rimessa ad un Collegio di arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto, ma
senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio. Gli
arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così
nominati e ,in caso di disaccordo, dal Presidente dell’Associazione. Ove le
parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro da
ciascuna delle parti e di altri uno o due arbitri (per consentire che il
Collegio abbia comunque componenti in numero dispari) dalle parti in lite o, in
caso di disaccordo, dal Presidente dell’Associazione che provvederà anche a
stabilire l’arbitro con funzione di presidente di Collegio.
Art. 18.
– Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria.
Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con
finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23/12/96, n° 662.
Art. 19.
– Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso
delle spese varie regolarmente documentate.
Art. 20. – Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.